In ogni Comune una Commissione composta del Sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, predispone due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.
Coloro che risultano essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge vengono iscritti d'ufficio.
I cittadini, che possiedono i requisiti di legge, che non sono già iscritti negli elenchi dei giudici popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari).
Una Commissione Comunale effettua gli aggiornamenti verificando i requisiti prescritti dalla legge e predisponendo l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Presidente del tribunale.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello. che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare alla Pretura.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d'assise e l'altro dei giudici popolari di Corte d'assise d'appello.
L'iscrizione agli elenchi è permanente.
Requisiti
I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
buona condotta morale;
età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.
Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello:
i giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:
i Ministri e i Sottosegretari di Stato; i membri del Parlamento; i Commissari delle regioni;
i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti
preveduti dagli statuti regionali speciali;
i prefetti delle province.
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione.
Se un cittadino chiamato a prestare servizio come giudice popolare non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello al pagamento di una sanzione a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento causato dalla sua assenza.
Inoltre, non sono escluse più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.
Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.
Ai giudici popolari spetta una indennità per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
Normativa
Decreto del Presidente della Republica n. 273 del 28 luglio 1989.
Legge n. 405 del 5 maggio 1952
Legge n. 287 del 10 aprile 1951
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