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Approvato
con delibera di Consiglio Comunale n° 136 del 27/11/2000 e delibera
di Consiglio Comunale n° 152 del 18/12/2000; Intervenuto controllo
del CO.RE.CO n° prot. 200001325 in data 03/01/2001 seduta n°
1. Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Marzabotto il 27/02/2001
al n° 159 di registro, dal 27/02/2001 al 28/03/2001. Esecutivo
dal 29/03/2001.
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INDICE
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Autonomia Statutaria
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Territorio e Sede comunale
Art. 4 - Stemma e gonfalone
Art. 5 - Programmazione e cooperazione
TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO
I - Organi e loro attribuzioni
Art. 6 - Organi
Art. 7 - Deliberazioni degli organi collegiali
Art. 8 - Consiglio Comunale
Art. 9 - Sessioni e convocazione
Art. 10 - Linee programmatiche di mandato
Art. 11 - Commissioni
Art. 12 - Consiglieri
Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 14 - Gruppi Consiliari
Art. 15 - Sindaco
Art. 16 - Attribuzioni di amministrazione
Art. 17 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 18 - Attribuzioni di organizzazione
Art. 19 - Vice Sindaco
Art. 20 - Mozioni di sfiducia
Art. 21 - Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco
Art. 22 - Giunta Comunale
Art. 23 - Composizione
Art. 24 - Nomina
Art. 25 - Funzionamento della Giunta
Art. 26 - Competenze
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO
I - Partecipazione e decentramento
Art. 27 - Partecipazione
popolare
CAPO II - Associazionismo
e volontariato
Art. 28 - Associazionismo
Art. 29 - Diritti delle associazioni
Art. 30 - Contributi alle associazioni
Art. 31 - Volontariato
CAPO III - Modalità
di partecipazione
Art. 32 - Consultazioni
Art. 33 - Petizioni
Art. 34 - Proposte
Art. 35 - Referendum
Art. 36 - Accesso agli atti
Art. 37 - Diritto di informazione
Art. 38 - Istanze
CAPO
IV - Difensore
Civico
Art. 39 - Difensore Civico
CAPO
V - Procedimento amministrativo
Art. 40 - Diritto di intervento
nei procedimenti
Art. 41 - Procedimenti ad istanza di parte
Art. 42 - Procedimenti ad impulso d'Ufficio
Art. 43 - Determinazione del contenuto dell'atto
TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 44 - Obiettivi dell'attività
amministrativa
Art. 45 - Servizi pubblici comunali
Art. 46 - Forme di gestione dei servizi pubblici
Art. 47 - Istituzione e azienda speciale
Art. 48 - Società per azioni o a responsabilità limitata
Art. 49 - Convenzioni
Art. 50 - Consorzi
Art. 51 - Accordi di programma
TITOLO V - UFFICI E PERSONALE
CAPO
I - Uffici e Personale
Art. 52 - Principi strutturali
e organizzativi
Art. 53 - Organizzazione degli Uffici e del Personale
Art. 54 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Art. 55 - Diritti e doveri dei dipendenti
CAPO
II - Personale
Direttivo
Art. 56 - Direttore Generale
Art. 57 - Compiti del Direttore Generale
Art. 58 - Responsabili degli Uffici e dei Servizi
Art. 59 - Funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi
Art. 60 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
Art. 61 - Collaborazioni esterne
Art. 62 - Ufficio di indirizzo e di controllo (STAFF)
CAPO
III - Il Segretario Comunale
Art. 63 - Segretario Comunale
Art. 64 - Funzioni del Segretario Comunale
Art. 65 - Vicesegretario Comunale
CAPO
IV - La responsabilità
Art. 66 - Responsabilità
verso il Comune
Art. 67 - Responsabilità verso terzi
Art. 68 - Responsabilità dei contabili
CAPO
V - Finanza e Contabilità
Art. 69 - Ordinamento
Art. 70 - Attività finanziaria del Comune
Art. 71 - Amministrazione dei beni comunali
Art. 72 - Bilancio Comunale
Art. 73 - Rendiconto della gestione
Art. 74 - Attività contrattuale
Art. 75 - Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 76 - Tesoreria
Art. 77 - Controllo economico della gestione
TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 78 - Iniziativa per il mutamento delle
circoscrizioni provinciali
Art. 79 - Delega di funzioni alla Comunità Montana
Art. 80 - Pareri obbligatori
Art. 81 - Revisione dello Statuto
Art. 82 - Entrata in vigore
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Autonomia statutaria.
1. Il Comune di Marzabotto - Medaglia d'oro
al Valor Militare:
a) è ente autonomo locale con rappresentatività
generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto
delle leggi della Repubblica italiana;
b) è ente democratico che crede nei principi europeistici,
della pace e della solidarietà;
c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo
e solidale, basato sul principio
d) dell'autonomia degli enti locali;
e) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale
in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni
uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali,
ivi compreso il gettito fiscale, nonchè nell'organizzazione
dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto
del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità
pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente
più vicina ai cittadini;
f) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
g) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto,
l'autogoverno della comunità.
Art. 2 - Finalità.
1. Il Comune di Marzabotto ritiene fondamentale
il ricordo del sacrificio e della lotta della propria popolazione
per la conquista della libertà e per la costruzione della
democrazia nel nostro Paese.
2. Il Comune di Marzabotto ritiene prioritario il proprio impegno
nel settore della valorizzazione dei beni storici, culturali, archeologici
ed ambientali, con particolare riferimento al Parco di Monte Sole
ed alla Città Etrusca. Tale impegno verrà attuato
in collaborazione con altri Enti ed Istituzioni individuando di
volta in volta le iniziative e gli strumenti ritenuti più
idonei.
3. Il Comune di Marzabotto rappresenta unitariamente gli interessi
della Comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile
nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.
4. Il Comune di Marzabotto promuove e tutela l'equilibrato assetto
del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali
ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando,
nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti
e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni
future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì
la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.
5. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione
dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa,
politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Marzabotto;
a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile
del volontariato e delle libere associazioni;
b) valorizzazione e promozione delle attività culturali
e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali,
paesaggistiche, storiche, architettoniche le tradizioni culturali
presenti sul territorio;
d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità,
promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale
dei privati alla realizzazione del bene comune;
e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono
obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione
sociale della maternità e della paternità, assicurando
sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno
della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi
sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla
formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale
ispirato alla libertà di educazionerispetto e tutela delle
diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e
politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura
della tolleranza;
i) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato
di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate
e svantaggiate;
j) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali,
politiche e sociali fra i sessi;
k) in conseguenza al principio di sussidiarietà, salvaguardando
i criteri di giustizia sociale, il Comune di Marzabotto, attraverso
l'assegnazione in convenzione a cittadini ed alle loro formazioni
sociali, esercita funzioni proprie in materia di attività
complementari all'istruzione, difesa del territorio, promozione
culturale e sportiva.
l) Marzabotto, Città Messaggera di Pace, promuove ogni
azione utile volta al progresso dei popoli per l'affermazione
della cultura di pace e del reciproco rispetto delle comunità;
sostiene adeguatamente forme di cooperazione; promuove i gemellaggi
nazionali ed internazionali.
Art. 3 - Territorio e Sede comunale.
1. Il territorio del Comune si estende per 74,51
Kmq., confina con i Comuni di Sasso Marconi, Monzuno, Grizzana Morandi,
Vergato, Savigno e Monte San Pietro.
2. Il territorio comunale comprende le frazioni di Allocco, Gardeletta,
Lama di Reno, Lama di Setta, Luminasio, Malfolle, Medelana, Montasico,
Panico, Pian di Venola, Pioppe di Salvaro, Quercia, Sibano, Sirano,
Sperticano e Marzabotto Capoluogo.
3. Il Palazzo civico, sede Comunale, è ubicato in Piazza
XX Settembre n. 1.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella
sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di
necessità o per particolari esigenze.
Art. 4 - Stemma e gonfalone.
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica
con il nome di Marzabotto.
2. Lo stemma del Comune è come descritto dal Decreto di riconoscimento
in data 20/02/1933, trascritto nel libro araldico degli enti morali
al vol. II, pag. 416: esso rappresenta. Su sfondo argento, un leone
rampante scaccato d'oro ed azzurro, e contornato di dieci rose;
ad esso fu conferita il 30/09/1945 la Medaglia d'oro al valor militare
a seguito della rappresaglia che subì per mano nazifascista,
quando le truppe del maggiore delle S.S. Walter Reder perpetrarono
l'odioso crimine che è ormai noto sotto il nome di "eccidio
di Marzabotto".
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual
volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente
a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che
venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello
stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista
un pubblico interesse.
Art. 5 - Programmazione e cooperazione.
1. Il Comune persegue le proprie finalità
attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità
e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali,
economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la
cooperazione con le Pubbliche istituzioni operanti sul territorio
e, in particolare, con i Comuni vicini, con la Provincia di Bologna,
con la Regione Emilia Romagna e la Comunità Montana Zona
10 - Alta e Media Valle del Reno.
TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE
CAPO
I - Organi e loro attribuzioni.
Art. 6 - Organi.
1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale,
il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite
dalle legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo
politico ed amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è
Legale Rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni
di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato. L'esercizio
della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile
al Direttore Generale se nominato, e a ciascun Dirigente in base
ad una delega rilasciata dal Sindaco al soggetto individuato. La
delega può essere di natura generale; con essa il Sindaco
assegna al soggetto delegato l'esercizio della rappresentanza per
tutto il tempo del Suo mandato per il compimento della rappresentanza
in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere
e rinunciare agli atti.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa
del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei
confronti del Consiglio.
Art. 7 - Deliberazioni degli organi collegiali.
1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono
assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio
segreto le deliberazioni concernenti le persone, quando venga esercitata
una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle
qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione
da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione
degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è
curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i
termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova
in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito
in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato
dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.
Art. 8 - Consiglio Comunale.
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia
organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità,
delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo
sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento
del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze
stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni
conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure
stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e
la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende
e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti
dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco
temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente
ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità
ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione
degli obiettivi da raggiungere nonchè le modalità
di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti
necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di
solidarietà.
Art. 9 - Sessioni e convocazione.
1. L'attività del Consiglio Comunale si
svolge in sessione ordinaria e straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute
nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti
all'approvazione delle linee programmatiche del mandato (e sue periodiche
verifiche), del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni
prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In
caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire
con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti
da trattare è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o
su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la
riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine
del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti
le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel
domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare
da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può
prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo
alla prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da
trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già
effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni
di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno
24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo
pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per
la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo
da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere
messa a disposizione dei Consiglieri almeno due giorni prima della
seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel
caso di sessioni straordinarie ed almeno 12 ore prima nel caso di
eccezionale urgenza.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti
dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le
elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci
giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi
entro dieci giorni dalla convocazione.
11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso
del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale;
il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle
elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Art. 10 - Linee programmatiche di mandato.
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza obbligatoriamente almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'Organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato d’attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.
5. Le disposizioni relative al presente articolo si applicano a partire dal primo mandato elettorale successivo alla entrata in vigore del presente Statuto; tuttavia, la verifica dell’attuazione delle linee programmatiche di mandato, così come stabilito dal precedente comma 3, ha luogo in corso di mandato 1999 – 2004.
Art. 11 - Commissioni.
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire
con apposita deliberazione Commissioni permanenti, temporanee o
speciali per fini di controllo, d'indagine, di inchiesta, di studio.
Dette Commissioni sono composte da Consiglieri Comunali con criterio
proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione
di controllo e di garanzia, la Presidenza è attribuita ai
Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata
delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio.
Art. 12 - Consiglieri.
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione
dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera
comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere
che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero
di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più
anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute per tre
volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti
con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco,
a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte
del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta,
ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli
l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà
di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché
a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine
indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può
essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento.
Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera,
tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate
da parte del Consigliere interessato, anche attraverso una autodichiarazione.
Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri.
1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni,
interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa
e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento
del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici
del Comune nonché dalle Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti,
tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio
mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento,
hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori
e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività
amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente
determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere
da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle
questioni sottoposte all'Organo, anche attraverso l'attività
della Conferenza dei Capigruppo di cui al successivo art. 14, 3°
comma del presente Statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio
nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli
avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione
ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza ogni Consigliere deve comunicare
annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite
nel regolamento del Consiglio Comunale.
Art. 14 - Gruppi Consiliari.
1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi
secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e
ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale unitamente
all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti
tale facoltà o nelle more della designazione, i Gruppi sono
individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni, ed
i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta,
che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire Gruppi non corrispondenti
alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché
tali Gruppi risultino composti di almeno due membri.
3. E' istituita presso il Comune di Marzabotto la Conferenza dei
Capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali
indicate dall'art 13, 3° comma del presente Statuto, ex art.
39, 4° comma del Tuel (D.lgs. 267/2000). La disciplina, il funzionamento,
le specifiche attribuzioni e dotazioni sono contenuti nel regolamento
del Consiglio Comunale.
4. I Capigruppo Consiliari sono domiciliati presso gli uffici a
loro destinati nella Sede municipale.
5. Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere gratuitamente
una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento
del proprio mandato.
6. I Gruppi Consiliari, nel caso siano composti da almeno due Consiglieri,
hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione
per tale scopo dal Sindaco
Art. 15 - Sindaco.
1. Il Sindaco è eletto direttamente dai
cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina
altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità,
lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile
dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse
al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario
comunale, al Direttore se nominato ed ai Responsabili degli uffici
in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché
sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo
statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni
statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza
e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività
degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio,
provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi
espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati
dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente
competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura
al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando
i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare
riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze dì legge, sono assegnate
dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo
di amministrazione e di vigilanza e poteri di autorganizzazione
delle competenze connesse all'ufficio.
Art. 16 - Attribuzioni di amministrazione.
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale
dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai
singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione
del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica
ed amministrativa del Comune nonché l'attività della
Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il
Consiglio Comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del
Tuel (D.lgs. 267/2000);
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla
legge;
e) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito Albof)
conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno
e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore
Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con
altri Comuni per la nomina del Direttore;
g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna,
informando le Organizzazioni Sindacali di categoria.
Art. 17 - Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni
di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi
le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre
l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende
Speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, appartenenti
all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone
il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove,
direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore
se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera
attività del comune.
3. I1 Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che
uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo
gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi
attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 18 - Attribuzioni di organizzazione.
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni
di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del
giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione
e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta
è formulata da un quinto dei Consiglieri.
b) esercita i poteri di Polizia nelle adunanze consiliari negli
organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti,
nei limiti previsti dalle leggi;
b) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione
e la presiede;
c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio
in quanto di competenza consiliare.
d) incarica, qualora lo ritenga necessario, di funzioni di studio,
indirizzo e controllo sull'attività amministrativa dell'ente,
singoli Consiglieri o Gruppi di essi affinchè ne riferiscano
all'Organo consiliare.
Art. 19 - Vice Sindaco.
1. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è
l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le
funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri
deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla
legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
Art. 20 - Mozioni di sfiducia.
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad
una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso d'approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal
fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci
giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene
approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina
di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 21 - Dimissioni e impedimento permanente del
Sindaco.
1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco
al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro
presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento
del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione
di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta di soggetti
estranei al Consiglio, di chiara fama e nominati in relazione allo
specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata
dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano
di età che vi provvede di intesa con i Gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona
al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica,
salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione,
entro dieci giorni dalla presentazione.
Art. 22 - Giunta Comunale.
1. La Giunta è organo d'impulso e di gestione
amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta
la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli
obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi
generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate
dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni
di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi e i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello
svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi
impartiti.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua
attività.
Art. 23 - Composizione.
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da
un numero massimo di sei Assessori di cui uno è investito
della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri comunali e/o tra
soggetti esterni al Consiglio purché dotati dei requisiti
di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza
ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio
ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art. 24 - Nomina.
1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della
Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale
nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone
motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni
gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico
degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della
revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte
della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti
di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado,
di affiliazione ed i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane
in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione
del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 25 - Funzionamento della Giunta.
1. La Giunta è convocata e presieduta dal
Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori
e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto
degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta
sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei suoi
componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 26 - Competenze.
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione
del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente
statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle
competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore
Generale o ai Responsabili dei Servizi comunali.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli
indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività
propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni
di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti
che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio
e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità
ai Responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti
da sottoporre alle deliberazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo
con gli Organi di partecipazione e decentra- mento;
e) elabora e propone al Consiglio i criteri per le determinazioni
delle tariffe e relative, eventuali modificazioni.
f) determina le aliquote dei tributi comunali ;
g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su
proposta del Responsabile del servizio interessato;
h) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi. economici di qualunque genere
ad enti e persone;
i) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
j) esprime parere sulla proposta sindacale di nomina e revoca
del Direttore Generale;
k) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;
l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e
costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso
l'accertamento della regolarità del procedimento;
m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione
dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato
quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto
ad altro organo;
n) autorizza alla firma degli accordi di contrattazione decentrata;
o) determina, sentiti i Revisori dei conti, i misuratori ed i
modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo
i principi stabiliti dal Consiglio;
p) approva il PEG su proposta del Direttore Generale se nominato.
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
E DIRITTI DEI CITTADINI
CAPO
I - Partecipazione e
decentramento.
Art. 27 - Partecipazione popolare.
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione
dei cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione dell'Ente
al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità
e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione
delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli
cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel
quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono
far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.
CAPO
II - Associazionismo e volontariato.
Art. 28 - Associazionismo.
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo
presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate,
registra le Associazioni che operano sul territorio comunale, ivi
comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che
l'Associazione depositi in Comune copia dello Statuto e comunichi
la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete
o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali
espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente
Statuto.
5. Le Associazioni registrate devono presentare annualmente il loro
bilancio.
6. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle
Associazioni.
Art. 29 - Diritti delle associazioni.
1. Ciascuna Associazione registrata ha diritto,
per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere
ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere
consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel
settore in cui essa opera.
Art. 30 - Contributi alle associazioni.
1. Il Comune può erogare alle Associazioni,
con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi
allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle
Associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi
in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento
delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in
apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le Associazioni
pari opportunità.
4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le
Associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed
inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi
e le modalità della collaborazione verranno stabilite in
apposito regolamento.
5. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in
natura dall'Ente devono redigere al termine di ogni anno apposito
rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
Art. 31 - Volontariato.
1. Il Comune promuove forme di volontariato per
un coinvolgimento della popolazione in attività volte al
miglioramento della qualità della vita personale, civile
e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione,
nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà essere chiamato ad esprimere il
proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente, e collaborare
a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie
e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale
abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano
tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
CAPO
III - Modalità di partecipazione.
Art. 32 - Consultazioni.
1. L'Amministrazione Comunale può indire
consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e
proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 33 - Petizioni.
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio
comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi
dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni
di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta delle adesioni perviene apponendo i calce al testo
le firme dei cittadini; con riferimento a documento di identità
personale; il testo comprende le richieste che i richiedenti intendono
rivolgere all'Amministrazione.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 30
giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia
ai Gruppi presenti in Consiglio Comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 persone l'organo
competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente
al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione
negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la
conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del
Comune.
6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 600 persone,
ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che
il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta
utile del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 giorni.
Art. 34 - Proposte.
1. Qualora un numero di elettori del Comune non
inferiore a 1000 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione atti
amministrativi di competenza dell'Ente e tali proposte siano sufficientemente
dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto
e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei
Responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale,
trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente
e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare
le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento
della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate
negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre
firmatari della proposta.
Art. 35 - Referendum.
1. Un numero di elettori residenti non inferiore
al 30% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere
che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza
comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali
e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi
statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già
stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre
escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende
speciali;
b) disciplina dello stato giuridico, delle assunzioni di personale,
dotazioni organiche e relative variazioni;
c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione
e relative variazioni;
d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
e) designazione e nomina di rappresentanti;
f) attività amministrative vincolate da leggi comunitarie,
nazionali e/o regionali.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve
essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto
di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti
del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui
al precedente comma 2.
5. Il Consiglio Comunale approva un Regolamento nel quale vengono
stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità
di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la
loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della
consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei
risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della
stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha
partecipato alle consultazioni la metà più uno degli
aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini
nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato
e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata
dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio
Comunale e la Giunta non possono assumere desioni contrastanti con
essa.
Art. 36 - Accesso agli atti.
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione
degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati,
che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti
che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti
a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire
senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato,
nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che
ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta
per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie
determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta
stessa.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli
di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio
dei diritti previsti nel presente articolo.
Art. 37 - Diritto di informazione.
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad esclusione
di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono
essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito
spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo
comunale.
3. L'affissione viene curata dal Segretario comunale che si avvale
di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati
all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi ad Enti ed Associazioni
devono essere pubblicizzati mediante affissione.
6. Inoltre per gli atti più importanti, individuati nel Regolamento,
deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni
altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
Art. 38 - Istanze.
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere
al Sindaco ed ai Responsabili dell'organizzazione interrogazioni
in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita
entro 30 giorni dall'interrogazione.
CAPO
IV - Difensore Civico.
Art. 39 - Difensore Civico.
1. La verifica dell'imparzialità e del buon
andamento della Pubblica Amministrazione è esercitata dal
Difensore Civico. In considerazione delle ridotte dimensioni territoriali
dell'Ente, il Comune di Marzabotto attiva rapporti di cooperazione
con Enti territoriali sovracomunali o con Comuni limitrofi.
CAPO
V - Procedimento amministrativo.
Art. 40 - Diritto di intervento nei procedimenti.
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un
interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo
ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente
previsti dalla legge o dal Regolamento.
2. L'Amministrazione Comunale deve rendere pubblico il nome del
Funzionario responsabile della procedura, di colui che è
delegato ad adottare le decisioni in merito ed il termine entro
cui le decisioni devono essere adottate.
Art. 41 - Procedimenti ad istanza di parte.
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte
il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere
sentito dal Funzionario o dall'Amministratore che deve pronunciarsi
in merito.
2. Il Funzionario o l'Amministratore devono sentire l'interessato
entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito
dal Regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o
provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta
per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non
superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente
su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il Funzionario
responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'Amministrazione istanze, memorie,
proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Art. 42 - Procedimenti ad impulso d'Ufficio.
1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio
il Funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti
portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati
dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non
minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati
dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare
istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso
termine chiedere di essere sentiti personalmente dal Funzionario
responsabile o dall'Amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente
gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è
consentito sostituirla con la pubblicazione ai sensi dell'art. 37
dello Statuto.
Art. 43 - Determinazione del contenuto dell'atto.
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti
e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi
previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da
un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta Comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato
atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia
comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità
dell'Amministrazione.
TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
Art. 44 - Obiettivi dell'attività amministrativa.
1. Il Comune informa la propria attività
amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di
trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità
e di semplicità nelle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti Responsabili
dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati
nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto
e dai regolamenti di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini,
attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto,
nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
Art. 45 - Servizi pubblici comunali.
1. Il Comune può istituire e gestire servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o
l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali
ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità
locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti
dalla legge.
3. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto
di apposito regolamento.
Art. 46 - Forme di gestione dei servizi pubblici.
1. Il Consiglio comunale può deliberare
l'istituzione e l'esercizio dei pubblici esercizi nelle seguenti
forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni
o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire
un'istituzione o un'azienda;
b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche
e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni, o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna,
in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici e privati;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni
di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune per la gestione di servizi che la Legge non riserva,
in via esclusiva, allo stesso può partecipare a società
per azioni, privilegiando nella scelta quelle a prevalente capitale
pubblico sulle altre.
3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare,
anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai
suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti
di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto
riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono
estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni
e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
Art. 47 - Istituzione e azienda speciale.
1. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale decida
di avvalersi, per la gestione dei servizi pubblici delle forme relative
all'Azienda speciale o all'Istituzione procederà nel modo
seguente:
- Il Consiglio Comunale approverà lo Statuto dell'Azienda
a maggioranza assoluta dei propri componenti.
- La nomina e la designazione degli amministratori dell'Azienda
sarà fatta dal Sindaco, sulla base di indirizzi stabiliti
dal Consiglio, tra i cittadini che, oltre al requisito della eleggibilità
e compatibilità alla carica di Consigliere, presentino requisiti
di professionalità e/o provata capacità amministrativa.
Alla revoca degli stessi, provvede, parimenti il Sindaco.
2. Le disposizioni stabilite al primo comma si osservano anche per
l'Istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio
di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Gli organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Direttore a cui compete la responsabilità gestionale.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 45, 3° comma, verranno
disciplinati i modi e le forme di organizzazione e di gestione,
comprese le procedure con cui l'Amministrazione conferisce il capitale
di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva
gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati
della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
Art. 48 - Società per azioni o a responsabilità
limitata.
1. Il Consiglio Comunale può approvare la
partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità
limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo
anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione
del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici,
dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni
devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso
essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici
negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica
competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali
considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei Consigli
di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità
limitata.
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci
in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento
della società per azioni o a responsabilità limitata
e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente
tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società
medesima.
Art. 49 - Convenzioni.
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta,
delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni
statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in
modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari
e i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 50 - Consorzi.
1. Il Comune può partecipare alla costituzione
di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di una
o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali
in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta
dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo,
unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio
della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno
essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 37, 2°
comma del presente statuto.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio
con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata
dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Art. 51 - Accordi di programma.
1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione
di opere, di iniziative o di programmi di intervento che richiedono,
per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza
primaria o prevalente del Comune sull'opera o sulle iniziative o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo
di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per
determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni
altro, connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del
Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci
delle amministrazioni interessate, viene definito in un'apposita
conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale
dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.lgs. 267/2000
Tuel.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della
Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione
del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale
entro 30 giorni a pena di decadenza.
TITOLO V - UFFICI E PERSONALE
CAPO
I - Uffici e Personale
Art. 52 - Principi strutturali e organizzativi.
1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante
il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata
ai seguenti principi:
a) un'organizzazione del lavoro per progetti,
obiettivi e programmi;
b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei
carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività
svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata
all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione delle competenze nella divisione
del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità
delle strutture e del personale e della massima collaborazione
tra gli uffici.
Art. 53 - Organizzazione degli uffici e del personale.
1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione
dei rapporti professionali e, in conformità alle norme del
presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla
base della distinzione tra funzione politica, di indirizzo e di
controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta
e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale,
se nominato, ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia,
trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità
di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione
delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria
azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza
ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per
il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
Art. 54 - Regolamento degli uffici e dei servizi.
1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione,
stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento
degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità
di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici
e servizi e tra questi, il Direttore se nominato e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi
di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo
e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena
autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa
in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore
ed ai Funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento
degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente
con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la
gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di
professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in servizi che sono aggregati,
secondo criteri di omogeneità, in settori o aree, come disposto
dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture
trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali
di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione
sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali
gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge
e contrattuali in vigore.
Art. 55 - Diritti e doveri dei dipendenti.
1. I dipendenti comunali, conformemente agli atti
disciplinanti la dotazione dei rapporti professionali del Comune
di Marzabotto ed ordinati secondo categorie in conformità
alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento
economico del personale stabilito dalle legge e dagli accordi collettivi
nazionali, svolgono la propria attività esclusivamente al
servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza
e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi
uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi
ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì
direttamente responsabile verso il Direttore se nominato, il Responsabile
degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione degli atti compiuti
e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento d'organizzazione determina le condizioni e le
modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento
e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni
di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica
e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e
dei diritti sindacali; il regolamento, altresì, individua
forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
CAPO
II - PERSONALE DIRETTIVO
Art. 56 - Direttore generale.
1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale,
può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione
organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato
apposita convenzione tra Comuni la cui popolazione raggiunga i 15
mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore generale dovrà provvedere alla
gestione unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
Art. 57 - Compiti del Direttore generale.
1. Compete al Direttore generale:
a) l'indirizzo unitario e coerente dell'attività
coordinamentale, sia gestionale ed organizzativa che pianificatoria,
in relazione alle direttive ed agli obiettivi recati dagli organi
di governo dell'Ente, mediante adozione di idonee iniziative,
anche di sintesi unitaria e di coordinamento generale dei Dirigenti,
intese al complessivo e costante miglioramento degli standard
quali-quantitativi d'erogazione dei servizi, interni ed esterni.
b) La sovraintendenza in generale alla gestione dell'Ente, garantendo
il perseguimento di livelli ottimali di efficienza e di efficacia
dell'azione amministrativa;
c) La proposta di Piano Esecutivo di Gestione, di cui all'art.169
del D.lgs. 267/2000 Tuel, da sottoporre all'approvazione della
Giunta, tramite il Capo dell'Amministrazione;
d) La predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi di
cui all'art. 197 del D.lgs. 267/2000 Tuel;
e) Il coordinamento e la sovraintendenza dei Dirigenti preposti
alle strutture di massimo livello dell'Ente, anche con potere
sostitutivo e di attivazione dell'azione disciplinare, in caso
di grave ritardo o inerzia degli stessi, secondo quanto previsto
dall'art. 16, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 29/93;
f) La definizione dei criteri generali per l'organizzazione degli
uffici, previa informazione alle rappresentanze sindacali, nel
rispetto dell'art. 2 del D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed
integrazioni, e delle direttive del Capo dell'Amministrazione;
g) L'adozione di misure per l'analisi e la valutazione dei costi
dei singoli uffici, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs.
29/93;
h) Al fine di garantire unità di indirizzo nella scelta
degli orari dei diversi uffici dell'Ente, spetta al Direttore
generale la determinazione degli orari di servizio degli uffici
comunali, di lavoro e di apertura al pubblico, sentita la conferenza
dei Responsabili dei servizi, previa informazione alle rappresentanze
sindacali ed eventuale esame congiunto e nel rispetto dei criteri
di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 29/93, dei contratti
collettivi e del potere di coordinamento del Capo dell'Amministrazione
di cui all'art.36, comma 3, della legge 142/90 e successive modifiche
ed integrazioni;
i) L'adozione delle misure per l'interconnessione sia tra uffici
della stessa Amministrazione, che con altre Amministrazioni, ai
sensi rispettivamente degli artt. 2, comma1, lett. c) e 11, comma
1, del D.Lgs. 29/93;
j) La promozione, resistenza, conciliazione e transazione delle
liti;
k) La presidenza degli organismi collegiali della dirigenza;
l) Relativamente ai concorsi afferenti la copertura di posti apicali,
può assumere la presidenza della commissione;
m) Nel rispetto dei principi e delle modalità contenute
nel regolamento degli uffici e dei servizi, adotta i provvedimenti
di mobilità interna ed esterna del personale, nonché
quelli inerenti l'istituto del comando, esclusi i provvedimenti
di organizzazione interna di competenza di ciascun Responsabile
di settore;
n) L'appartenenza alla Delegazione trattante di parte pubblica;
o) Ogni altra competenza attribuitagli dagli organi politici;
p) Valuta (avendone diretta conoscenza) le prestazioni ed i comportamenti
dei Dirigenti in relazione allo sviluppo delle risorse loro affidate.
2. Il Direttore generale può anche
essere nominato Presidente del Nucleo di Valutazione, nonché
essere identificato quale ufficio competente per i procedimenti
disciplinari.
3. Il Direttore generale può altresì essere nominato
Direttore di Istituzioni ed Aziende speciali, nonché svolgere
altri incarichi per conto dell'Amministrazione comunale.
4. Per il perseguimento degli obiettivi e per l'esercizio delle
competenze assegnateli il Direttore generale può dotarsi
di uffici e personale posti alle sue dirette dipendenze e dal predetto
individuati.
5. La Giunta può assegnare, su proposta del Sindaco, direttamente
al Direttore generale la sovraintendenza di specifici progetti intersettoriali.
Art. 58 - Responsabili degli uffici e dei servizi.
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono
individuati e nominati dal Sindaco.
2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi
a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore
generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive
impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a
gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed
a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato,
dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
Art. 59 - Funzioni dei responsabili degli uffici
e dei servizi.
1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano,
in rappresentanza dell'Ente, i contratti già determinati,
approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure
di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria,
ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni
o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di
concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti
e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi
compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione
degli strumenti urbanistici;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi
e ne curano l'esecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni
amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie
nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o
di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art.54 del D.lgs.
267/2000 Tuel;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale
a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure
previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della
Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco
e dal Direttore se nominato;
j) forniscono al Direttore se nominato, nei termini di cui al
regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione
della proposta di Piano Esecutivo di Gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie,
i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive
impartite dal Direttore se nominato e dal Sindaco;
l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio
presso il Comune;
m) rispondono, nei confronti del Direttore generale se nominato,
del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I Responsabili degli uffici e dei servizi
possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto,
pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento
dei compiti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e
dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai
regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive
per il loro corretto espletamento.
Art. 60 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.
1. La Giunta comunale, nelle forme, con i limiti
e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori degli
atti disciplinanti la dotazione dei rapporti professionali del Comune
di Marzabotto, l'assunzione con contratto a tempo determinato di
personale dirigenziale o di alta specializzazione, informando le
Organizzazioni Sindacali di categoria.
2. Il Sindaco, in caso di vacanza del posto o per altri, gravi motivi,
può assegnare, nelle forme e con le modalità previste
dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale
assunto con contratto subordinato di assunzione ai sensi dell'art.
110, 2° comma del D.lgs. 267/2000 Tuel.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati
a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme
di legge.
Art. 61 - Collaborazioni esterne.
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni
esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto
di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a
termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di
collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne
la durata, che non potrà essere superiore alla durata del
programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento
economico.
Art. 62 - Ufficio di indirizzo e di controllo (STAFF).
1. Il regolamento può prevedere la costituzione
di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta
comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti
dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè
l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate
deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 Tuel.
CAPO
III - IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 63 - Segretario comunale.
1. Il Segretario comunale è nominato dal
Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito
albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di
convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio
del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario
comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite
dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune,
ai singoli Consiglieri ed agli uffici.
Art. 64 - Funzioni del segretario comunale.
1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni
di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive
insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di
studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del
Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri
ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio,
alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di
trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo
eventuale.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione
delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni
del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le
proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario comunale può rogare i contratti del Comune,
nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza
di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali
nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione
attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Sindaco.
Art. 65 - Vicesegretario comunale.
1. La dotazione dei rapporti professionali del
Comune di Marzabotto potrà prevedere un Vice Segretario comunale
individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso
della qualifica funzionale apicale.
2. Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello
svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento.
CAPO
IV - LA RESPONSABILITA'
Art. 66 - Responsabilità verso il Comune.
1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono
tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di
obblighi di servizio.
2. Il Sindaco, il Direttore generale (se nominato), il Segretario
comunale, il Responsabile del servizio che vengano a conoscenza,
direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi
inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi
del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte
dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento
della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Direttore generale
(se nominato), al Segretario comunale, o ad un Responsabile di servizio
la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 67 - Responsabilità verso terzi.
1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore
ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro
conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per
dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati
a risarcirlo
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno
cagionato dall'Amministratore, dal Direttore generale (se nominato),
dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi
a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario,
del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi
sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni,
sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od
operazioni al cui compimento l'Amministratore, il Direttore, il
Segretario od il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni
di Organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il
Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto
od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro
che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 68 - Responsabilità dei contabili.
1. Il Tesoriere e ogni altro contabile che abbia
maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei
beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione,
nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione
ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle
norme di legge e di regolamento.
CAPO
V FINANZA E CONTABILITA'
Art. 69 - Ordinamento.
1. L'ordinamento della finanza del Comune è
riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare
di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie
e trasferite.
3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia,
è altresì titolare in potestà impositiva autonoma
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio
demanio e patrimonio.
Art. 70 - Attività finanziaria del Comune.
1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite
da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali
e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti
erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di
natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata
stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi
pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano
i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità
e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi
pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune
istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità
contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività
stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare
le categorie più deboli della popolazione.
Art. 71 - Amministrazione dei beni comunali.
1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario
dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, da rivedersi annualmente,
ed è responsabile, unitamente al Segretario ed al Ragioniere
del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte
e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e
scritture relativi al patrimonio.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non
destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente
Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali
possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è
determinata dalla Giunta comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni,
riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio,
debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione
di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o
nella realizzazione di opere pubbliche.
Art. 72 - Bilancio comunale.
1. L'ordinamento contabile del Comune è
riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati,
al Regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio
annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato
dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal Regolamento,
osservando i principi dell'universalità, unità, annualità,
veridicità, pubblicità, dell'integrità e del
pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere
redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi
e interventi.
4. Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il
visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura
finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.
L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
Art. 73 - Rendiconto della gestione.
1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità
finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente
il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro
il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa
con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai
costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei Revisori
dei conti.
Art. 74 - Attività contrattuale.
1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini
istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori,
alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a
titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione
del Responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto
si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali nonché le modalità di scelta del contraente
in base alle disposizioni vigenti.
Art. 75 - Collegio dei Revisori dei conti.
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato
a due candidati, il Collegio dei Revisori dei conti secondo i criteri
stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti
dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una
sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché
quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento
del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella
sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza
sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente
ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta
di deliberazione consiliare del rendiconto al bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione
esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità
nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue
attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario
e del buon padre di famiglia.
7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori
funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione
al Nucleo di Valutazione dei Responsabili degli uffici e dei servizi
di cui all'art.20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29.
Art. 76 - Tesoreria.
1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
a
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